La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, noto come DECRETO BERSANI e divenuto LEGGE n. 248 del 4 agosto 2006, (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/8/2006 - Suppl. Ordinario n. 183) - obbliga a decorrere dal 1° ottobre 2006, nell'ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro a munire il personale occupato di apposita TESSERA DI RICONOSCIMENTO corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Inoltre i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. |
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LEGGE 4 agosto 2006, n. 248
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/8/2006 - Suppl. Ordinario n. 183)
Testo in vigore dal: 12-8-2006
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223
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3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa ".
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I testi ufficiali dei decreti, leggi e provvedimenti riportati nella presente sezione sono quelli pubblicati nelle gazzette ufficiali di riferimento. La pubblicazione integrale o parziale dei testi nella presente sezione viene effettuata a solo scopo divulgativo. |